Tutela dei Clienti

Oltre ai bonus sociali per disagio economico per la fornitura di gas e luce, esiste il bonus per il disagio fisico. Il beneficio spetta a tutti i clienti domestici (le famiglie) presso i quali vive un soggetto che si trova in gravi condizioni di salute e che utilizza attrezzature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita alimentate ad energia elettrica. 

In questo caso le modalità di richiesta non cambiano, infatti per accedere al bonus sociale per disagio fisico occorre fare domanda presso il proprio Comune di residenza o presso altro istituto da questo designato, presentando l’apposita modulistica compilata in ogni sua parte.

I moduli sono reperibili sul sito dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente www.arera.it

Per compilare i moduli sono necessarie tutte le informazioni relative al cliente, alla sua residenza, alle caratteristiche del contratto di fornitura di energia elettrica (facilmente reperibili sulle bollette). È indispensabile una apposita certificazione della ASL, mentre non è richiesto l’ISEE.

Il bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Da gennaio 2009 è attivo il cosiddetto “bonus sociale” (ovvero “’il regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale”’). Tale compensazione, sotto forma di sconto applicato nella bolletta per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale, è uno strumento introdotto dal Governo che ha l’obiettivo di sostenere le famiglie in condizione di disagio economico, garantendo loro un risparmio sulla spesa annua per energia elettrica e/o per gas naturale.

Il bonus sociale gas ed il bonus sociale elettrico per disagio economico sono cumulabili.

Anche il bonus sociale elettrico per disagio economico ed il bonus sociale per disagio fisico sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

Cosa è cambiato nel 2021 e quali sono le novità più interessanti che riguardano i bonus sociali per la fornitura di gas e luce? Ecco come poter fruire dei nuovi aiuti stanziati per le famiglie italiane in difficoltà, che permetteranno di abbassare i costi per le forniture di luce, gas e acqua.

Il Bonus sociale EE e GAS 2021 per disagio economico

Potranno accedere al bonus sociale per disagio economico tutti i clienti domestici (le famiglie), intestatari di una fornitura elettrica e di una fornitura di gas naturale nell’abitazione di residenza, appartenenti ad un nucleo familiare:

  • • con indicatore ISEE non superiore a 8.265 euro;
  • • con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro;
  • • appartenere ad un nucleo familiare titolare di Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza.

Il bonus sociale GAS è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

Il bonus è valido per dodici mesi e verrà rinnovato se permangono le condizioni di disagio economico.

Il bonus sociale GAS è riconosciuto anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale. In tal caso, non viene corrisposto in bolletta, ma attraverso un bonifico domiciliato che potrà essere ritirato presso gli sportelli di Poste Italiane.

A partire dal 1° gennaio 2021 i cittadini non dovranno più effettuare la richiesta per accedere ai bonus sociali per la fornitura di gas e luce come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019. Pertanto, nInfatti non sarà necessario recarsi presso i CAF o gli sportelli del proprio Comune per presentare la domanda ma sarà sufficiente che ogni anno, a partire dal 2021, il cittadino/nucleo familiare presenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per ottenere l’attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. I benefici, infatti, verranno quindi corrisposti in maniera automatica dopo la verifica dei dati incrociati, a patto che il nucleo familiare rispetti le condizioni economiche previste dall’INPS e sopradescritte. Tuttavia, sarà necessario avvalersi al più presto dell’attestazione ISEE.

L’INPS invierà quindi i suoi dati al SII (Sistema Informativo Integrato), che incrocerà i dati ricevuti con quelli relativi alla fornitura di energia elettrica, permettendo di erogare automaticamente il bonus agli aventi diritto.

Eventuali domande presentate dal 1° gennaio 2021 in poi quindi non potranno essere accettate dai Comuni e dai CAF e non saranno in ogni caso valide per ottenere il bonus.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet dell’ARERA www.arera.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Con le delibere 810/2016/R/come s.m.i. e 252/2017/R/come s.m.i. , 429/2020/R/com e s.m.i., 111/2021/R/com e s.m.i l’ARERA ha intrapreso azioni a supporto dei clienti finali nelle zone colpite da sisma tra le quali:
  • sospensione dei termini di pagamento;
  • sospensione dell’applicazione dei corrispettivi CMOR;
  • accesso o rinnovo del bonus elettrico e del bonus gas per i clienti economicamente svantaggiati in assenza del requisito della residenza anagrafica;
  • agevolazioni tariffarie Energia Elettrica e GAS, sia per clienti domestici che non;
  • agevolazioni per il servizio di connessione Energia Elettrica;
  • agevolazioni per il servizio di attivazione GAS;
  • agevolazioni tariffarie per la fornitura di gas naturale ai clienti allacciati direttamente alla rete di trasporto.
  Relativamente alle disposizioni in tema di rateizzazione previste per gli importi relativi alle forniture di energia elettrica, di gas naturale e di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, contabilizzati nelle bollette i cui termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l’emissione si consulti il seguente documento (a cura della Committente la predisposizione di un documento contenente:
  1. a) i criteri di rateizzazione;
  2. b) le modalità con cui i soggetti beneficiari, utenze del servizio idrico integrato e ai clienti finali titolari di forniture di energia elettrica, gas naturale e gas diversi dal naturale, possono comunicare all’esercente la vendita l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle eventuali bollette e comunicazioni)
  Per maggiori informazioni consultare la presentazione dell’ARERA.   Si evidenzia altresì che con riferimento alle utenze site nelle zone rosse, nelle SAE e nei MAPRE e alle utenze e forniture relative a immobili inagibili site nel centro Italia ovvero nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, interessate dagli eventi sismici del 2016 e 2017, ai sensi della Delibera ARERA 111/2021/R/com e s.m.i., i termini di pagamento delle rate non ancora scadute della bolletta di conguaglio di cui alle Delibere ARERA 252/2017/R/com e s.m.i. e 429/2020/R/com e s.m.i., sono sospesi fino all’emissione di una nuova bolletta di conguaglio ricalcolata sulla base dei recenti provvedimenti di ARERA. Sulle rate non pagate di cui sopra, non verrà applicata la disciplina della morosità per l’inadempimento delle obbligazioni di pagamento così come prevista dalla regolazione ARERA nel TIMG (Allegato A alla Delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i.) per il gas naturale e nel TIMOE (Allegato A alla Delibera 258/2015/R/com e s.m.i.) per l’energia elettrica.